La decisione dell’Arbitro di Brescia in tema di revoca dell’amministratore di s.r.l. offre lo spunto per una ricostruzione del rapporto tra disciplina applicabile a questa causa di cessazione del rapporto e il modello prescelto per l’amministrazione della società; in particolare, la soluzione adottata nel caso di specie si pone in controtendenza rispetto ai risultati ai quali è pervenuta la dottrina e la giurisprudenza, sollecitando l’interprete ad una più generale riflessione sul ruolo dell’autonomia statutaria.
The Arbitral award regarding the removal of director of the limited liability company offers the starting point for a reconstruction of the relationship between the discipline applicable to the removal and the model chosen for the management of the company; in particular, the solution adopted in the present case goes against the results achieved by scholars and cases law, stimulating a more general reflection on the statutory autonomy.
Keywords: limited liability company – appointment and removal of directors
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1. La revoca dell'amministratore di s.r.l. di stampo personalistico: il punto di vista dell'Arbitro di Brescia - 2. L'attenuazione dell'organizzazione corporativa nella s.r.l. e la revoca degli amministratori. Premessa - 3. La revoca giudiziale dell'amministratore - 4. La revoca non giudiziale: la disciplina applicabile - 5. Il potere di revoca (anche) nell'ipotesi di amministratore nominato nell'esercizio di un diritto particolare ex art. 2468, comma 3, c.c. - 6. Qualche riflessione conclusiva - NOTE
Le riflessioni che seguono traggono spunto dalle conclusioni raggiunte in ordine alla revoca di un amministratore di una s.r.l. nel lodo dell’Arbitro di Brescia del 29 gennaio 2020 [1]. In particolare, nella decisione in commento l’Arbitro Unico ha ritenuto invalida la delibera di revoca dell’amministratore in quanto assunta in assenza di una giusta causa, con conseguente tutela ripristinatoria accordata all’amministratore (illegittimamente) revocato. Nella parte motiva del lodo è stata valorizzata la circostanza che, nel caso di specie, a tutti i soci nominati amministratori «era stato affidato un sistema di amministrazione misto in forma disgiuntiva (per l’ordinaria amministrazione) e in forma congiuntiva (per la straordinaria amministrazione)»; così, in una siffatta ipotesi, si è ritenuto di applicare in via analogica l’art. 2259, comma 1, c.c., nonché, in ragione del richiamo contenuto nell’art. 2260, comma 1, c.c., l’art. 1723, comma 2, c.c. sul mandato in rem propriam. In altri termini, attesa la coincidenza fra la qualità di socio e la qualifica di amministratore, a parere dell’Arbitro, il relativo incarico sarebbe stato conferito anche nell’interesse del socio, per cui l’estinzione del rapporto avrebbe luogo solo alla ricorrenza di una giusta causa, la cui assenza determinerebbe una inefficacia retroattiva della decisione assunta a maggioranza dalla collettività dei soci. Il ragionamento posto a fondamento del lodo in commento – senza dubbio distante dall’orientamento pressoché unanime della giurisprudenza di merito [2] – solleva qualche perplessità anche in ragione della circostanza che nella fattispecie la società, con successiva decisione, ha deliberato di modificare le modalità di funzionamento dell’organo di gestione, passando da un sistema di amministrazione di impronta personalistica ad uno di stampo capitalistico; cosicché, l’amministratore revocato, si legge nel lodo, deve considerarsi «senza soluzione di continuità» componente del consiglio di amministratore. Mettendo da parte per il momento tale ultima questione e passando ad indagare il profilo afferente la disciplina applicabile in tema di revoca, si osserva che l’orientamento dell’Arbitro bresciano deve fare i conti anche con le [continua ..]
Prima di esaminare l’iter argomentativo seguito dall’Arbitro nel lodo in commento, è opportuno richiamare brevemente l’attuale disciplina in tema di revoca degli amministratori di s.r.l. e il suo rapporto con l’azione di responsabilità esperibile dal singolo socio. Come è noto, prima della riforma societaria del 2003, era fuori discussione la revocabilità ad nutum dell’amministratore di una s.r.l. E ciò in ragione dell’espresso rinvio all’art. 2383 c.c., contenuto nel previgente art. 2487 c.c. È altrettanto noto che, a seguito delle modifiche apportate dal d.lgs. n. 6/2003, l’unica disposizione dedicata alla revoca dell’amministratore di una s.r.l. è l’art. 2476 c.c. che, al comma 3, consente al socio che abbia proposto l’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori di chiedere altresì, in caso di gravi irregolarità nella gestione della società, l’adozione di un provvedimento cautelare di revoca dei medesimi. A fronte di questa previsione, se si esclude che nella mens legislatoris vi sia stato l’intento di non consentire ulteriori ipotesi di revoca rispetto a quella enunciata nella disposizione da ultimo ricordata [5], non resta che verificare: (i) se sia ipotizzabile una revoca giudiziale svincolata dall’azione di responsabilità; (ii) più in generale (e sul presupposto che il silenzio del legislatore non possa tradursi in termini di irrevocabilità della nomina), quale sia, nel tacere dello statuto, la disciplina da applicarsi alla revoca; (iii) quali siano i soggetti legittimati ad esercitare un siffatto potere; (iv) a chi competa tale decisione nel caso di amministratori nominati in forza di un diritto particolare ex art. 2468, comma 3, c.c.
È stato appena ricordato che l’art. 2476, comma 3, c.c. consente al singolo socio che abbia esperito l’azione sociale di responsabilità di domandare anche un provvedimento cautelare di revoca qualora siano ravvisabili gravi irregolarità nella gestione. Facendo leva sulla collocazione della disciplina della revoca cautelare all’interno della disposizione dedicata all’azione di responsabilità, parte della dottrina ha ritenuto di poter escludere che vi sia spazio per una revoca giudiziale ulteriore rispetto a quella connessa al giudizio di merito [6]: l’azione cautelare sarebbe stata pensata dal legislatore solo in funzione del giudizio sulla responsabilità degli amministratori, di talché la prima potrebbe essere intentata solo in pendenza della seconda, ovvero in presenza di un danno già verificatosi. In questa prospettiva, la domanda di revoca sarebbe preclusa qualora la società decidesse di rinunciare all’azione di merito o raggiungesse un accordo transattivo con gli amministratori ai sensi dell’art. 2476, comma 5, c.c. [7]. Né – si afferma (anche) in giurisprudenza – sarebbe legittimo, in assenza di una espressa previsione normativa, un provvedimento di revoca in via ordinaria, atteso che l’art. 2908 c.c. consente al giudice di modificare e/o estinguere, con efficacia fra le parti, i rapporti giuridici esistenti solo nelle ipotesi espressamente previste dalla legge [8]. A questi argomenti, se ne aggiunge un altro che tiene conto proprio del rapporto tra il tipo sociale considerato (la s.r.l.) e le società personali. Si è in particolare affermato che l’art. 2259 c.c. sarebbe inapplicabile ai fini della proponibilità in maniera autonoma della revoca, essendo richiamati nella disciplina della s.r.l. solamente gli artt. 2257 e 2258 c.c.: ciò sarebbe dovuto, secondo questa prospettazione, al fatto che solo nelle società personali i soci rispondono personalmente e solidalmente delle obbligazioni sociali e, a loro (maggiore) tutela, sarebbe previsto il rimedio (ulteriore) della revoca dell’amministratore (socio) per giusta causa [9]. In posizione intermedia si pongono coloro che, impregiudicato il rapporto di connessione esistente fra le due azioni, ritengono promuovibile la domanda di revoca cautelare prima [continua ..]
È stato già detto che, a seguito della riforma del 2003, la disciplina dedicata alla società a responsabilità limitata non contiene, eccezion fatta che per l’ipotesi di cui all’art. 2476, comma 3, c.c., disposizioni in tema di revoca degli amministratori, siano essi nominati con l’atto costitutivo o con decisione dei soci ex art. 2479 c.c. Salvo che la lacuna non venga (auspicabilmente) colmata con apposita clausola statutaria e sul presupposto che sia da escludere l’idea che gli amministratori siano irrevocabili [25], nel silenzio dell’atto costitutivo occorre innanzitutto indagare su quale debba essere la disciplina applicabile. La questione presuppone tuttavia una preliminare verifica in ordine al regime organizzativo adottato dalla s.r.l., ovvero se la società abbia con l’atto costitutivo derogato o meno al sistema di default (di stampo capitalistico) previsto nell’art. 2475 c.c., ovvero se la stessa, avvalendosi della facoltà concessa dalla medesima disposizione al comma 3, non abbia personalizzato il proprio statuto normativo, optando per una organizzazione gestionale paragonabile a quella tipica delle società di persone. Determinanti ai fini dell’individuazione del regime giuridico da applicarsi sono altresì le distinzioni a seconda che l’amministratore sia stato o meno nominato a tempo indeterminato, così come a seconda che sia o meno socio. Nella società a responsabilità limitata strutturata in modalità capitalistica, (pressoché) pacifica è l’idea che qualora l’amministratore (sia esso socio o meno) sia stato nominato a tempo determinato trovi applicazione l’art. 2383, comma 3, c.c. e che, pertanto, l’amministratore possa essere revocato in ogni tempo, salvo il suo diritto al risarcimento dei danni, qualora la decisione sia stata assunta senza giusta causa [26]. In particolare, si evidenzia che l’art. 2383, comma 3, c.c. sottende l’esigenza – comune ad ogni ipotesi di affidamento di un incarico – di contemperare l’interesse della società ad attribuire la gestione a persone di “propria ininterrotta fiducia” e quello degli amministratori a rimanere in carica fino al termine naturale del rapporto [27]. A conclusioni diverse si giunge con riferimento [continua ..]
In merito all’individuazione dei soggetti legittimati a decidere sulla rimozione dell’amministratore dal proprio incarico, prevalente è l’idea che la disciplina della revoca debba seguire la regola della nomina [34]. In particolare, si ritiene che, ai fini della rimozione di un amministratore dall’incarico, debba applicarsi il principio della naturale spettanza del potere di revoca in capo al titolare del potere di nomina [35]. E ciò sulla scorta del combinato disposto degli artt. 2463, comma 2, n. 7 e 2479, comma 1, c.c. e a prescindere dalla circostanza che la nomina sia stata effettuata con l’atto costitutivo o con atto separato [36]. In questa prospettiva, la soluzione che si ritiene più plausibile è nel senso che il potere di rimuovere l’amministratore dall’incarico debba essere esercitato dai soci in assemblea o anche, ove consentito dall’atto costitutivo, in sede extra assembleare mediante consultazione scritta o parere espresso per iscritto, ai sensi dell’art. 2479, comma 3, c.c. Qualche problema interpretativo si pone con riferimento alla revoca dell’amministratore nominato dal socio titolare di un diritto particolare ai sensi dell’art. 2468, comma 3, c.c. In proposito, si discute se il diritto di nomina ricomprenda quello di revoca e se, in ipotesi di risposta affermativa, permanga in capo alla collettività dei soci una competenza concorrente alla revoca. Con riferimento al primo dei profili evidenziati, la dottrina è concorde nel ritenere che il socio titolare del diritto di nominare un amministratore abbia anche il potere di revoca (sia in presenza di giusta causa, che ad nutum). In tal caso, la revoca, al pari di quanto si verifica in ordine alla previsione normativa contenuta nell’art. 2449, comma 2, c.c., avrebbe la funzione di garantire l’effettività del potere di nomina: l’attribuzione alla collettività dei soci del potere di revocare l’amministratore consentirebbe ad essi di rendere inefficace il diritto particolare di nomina attribuita al singolo socio [37]. Resta tuttavia da verificare quali siano e su chi ricadano, nel caso di specie, le conseguenze derivanti dalla revoca effettuata dal socio titolare del correlato potere di nomina. In proposito, la dottrina dominante è concorde nel ritenere che l’amministratore [continua ..]
All’esito della (rapida) rassegna degli orientamenti formatisi intorno alla revoca dell’amministratore di s.r.l. non resta che svolgere qualche considerazione finale rispetto alla decisione dell’Arbitro bresciano. Si è detto che la fattispecie era così connotata: la società a responsabilità limitata riveniva dalla trasformazione di una società di persone e di questa aveva conservato la matrice personalistica, tanto è vero che la società (a responsabilità limitata) era rimasta composta dai tre «strettissimi congiunti» ai quali erano stati riservati, per l’appunto, poteri gestori. Dallo statuto si apprende, poi, che il sistema di amministrazione era configurato in «modo misto» con forma disgiuntiva per l’ordinaria amministrazione e congiuntiva per la straordinaria. Questo punto merita però di essere adeguatamente chiarito: rispetto al modello di amministrazione prescelto dalla società a responsabilità limitata non vi è infatti certezza. Invero, l’Arbitro bresciano viene chiamato a pronunciarsi su una delibera assembleare (quella del 27 dicembre 2018) che aveva l’effetto di “sostituire” una precedente delibera (quella del 7 settembre 2017) con la quale l’amministratore (unico) era già stato revocato. A quanto è dato comprendere dal lodo, quest’ultima delibera aveva statuito – contestualmente alla revoca dell’amministratore – anche «la scelta di una struttura amministrativa della società diversa da quest’ultimo assetto (quello dell’amministratore unico, nda) composto dai due soci di maggioranza». Tale delibera assembleare era stata già oggetto di impugnativa davanti ad altro arbitro, che aveva dato ragione all’amministratore. A questo punto, la società decideva di adottare, per l’appunto, la delibera del 27 dicembre 2018 (quella, per intenderci, oggetto del lodo bresciano), «con l’intento espresso di superare situazioni di incertezza in ordine all’amministrazione della società», confermando sostanzialmente l’opzione per il consiglio di amministrazione composto da due soci. Con la decisione in commento, l’Arbitro bresciano – basandosi invece sull’ibridismo del modello di amministrazione prescelto [continua ..]