Il contributo prende in considerazione, a partire da un recente decreto di archiviazione del Gip presso il Tribunale di Bari, i possibili ambiti di responsabilità dei componenti di Collegi sindacali, soffermandosi in particolare sulla portata dell’obbligo di impedire la commissione di reati da parte degli amministratori, anche alla luce delle novità previste dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. L’Autore rimarca la necessità di evitare automatismi nell’imputazione e l’importanza di tenere in adeguata considerazione, sin dalla fase della formulazione delle accuse, i principi costituzionali di legalità e personalità della responsabilità penale.
The paper analyses, starting from a recent decision to withdraw the charge of the Judge for the preliminary investigations at the Court of Bari, the potential risks of responsibility of the members of boards of statutory auditors, focusing on the obligation to prevent the commission of crimes by directors, also in the light of the reform provided for by the Code of business crisis and insolvency. The Author emphasizes the importance of avoiding automatisms in the indictment and of taking into proper consideration, from the very beginning of the criminal proceedings, the constitutional principles of legality and personality of criminal responsibility.
Keywords: board of statutory auditors – criminal responsibility – obligation to prevent the commission of crimes by directors – causation – mens rea.
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1. La posizione di garanzia degli organi societari di controllo, tra dato normativo e prassi giudiziale - 2. La decisione del Gip nella vicenda della Banca Popolare di Bari - 3. Il nuovo Codice della crisi: alcuni spunti di riflessioni sul futuro della posizione di garanzia del Collegio sindacale - NOTE
In materia di responsabilità penale degli organi societari di controllo, analogamente a quanto accade per molti altri temi cardine del diritto penale economico, capaci di mostrare una particolare vitalità nell’esperienza prasseologica e nel dibattito dottrinale, si è soliti soffermare l’attenzione sulle pronunce offerte dalla giurisprudenza di legittimità, spesso peraltro espressive di principi di diritto che si pongono nel solco di interpretazioni già consolidate nel diritto vivente. Con il presente contributo si è invece scelto di prendere in considerazione un recente provvedimento del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Bari che, accogliendo la richiesta del Pubblico Ministero, ha disposto l’archiviazione del procedimento penale avviato nei confronti del Presidente del Collegio sindacale di un istituto bancario in virtù della meritoria, e non comune, attenzione che è stata riservata, già in sede di indagini preliminari, a talune significative circostanze del fatto concreto, che pongono la decisione in commento in virtuosa controtendenza rispetto a talune recenti direttrici dell’attuale sistema penale economico, orientate verso un progressivo aggravamento delle responsabilità connesse allo svolgimento delle attività di controllo in ambito societario. Da una parte, infatti, non poche pronunce di merito e legittimità intervenute negli ultimi anni hanno mostrato di prestare solo un formale ossequio ai principi di legalità e colpevolezza, in sede di accertamento dei requisiti della responsabilità penale del controllore societario; dall’altra, sul fronte normativo, il legislatore sembra aver intrapreso ormai da tempo la scelta di tentare di apprestare una tutela penale più pregnante, a beneficio di taluni interessi ritenuti meritevoli di tutela nel contesto dell’attività d’impresa, attraverso una generalizzata estensione degli obblighi di garanzia finalizzati all’impedimento di eventi lesivi. Il caso in esame offre dunque una propizia occasione per svolgere talune riflessioni sul tema della responsabilità del componente del Collegio sindacale, rispetto ai fatti compiuti dagli amministratori nell’esercizio della gestione sociale. In particolare, nel caso di specie era stato contestato all’indagato il concorso nel reato di false comunicazioni sociali [continua ..]
Proprio dinanzi a queste dinamiche espansive dell’attività di interpretazione delle norme incriminatrici, evocative di quell’«automatico e generalizzato coinvolgimento dei controllori interni nelle azioni giudiziarie», il provvedimento del Tribunale di Bari qui in esame si dimostra meritevole di deciso apprezzamento, nella misura in cui giunge a ritenere infondata la notitia criminis nel caso concreto, sotto il profilo dell’insussistenza degli elementi costitutivi del concorso nel reato, valorizzando talune essenziali circostanze del fatto concreto già nella prima fase delle indagini, senza la necessità di dar luogo all’approfondimento dibattimentale. Si tratta di un approccio che dimostra una reale, profonda adesione ai principi di legalità e colpevolezza, escludendo l’avvio di un processo penale a carico del professionista, anche in ragione delle gravose conseguenze, soprattutto di natura reputazionale, che dall’esercizio dell’azione penale sarebbero comunque inevitabilmente scaturite, anche laddove si fosse successivamente arrivati a una decisione di assoluzione nel merito. In particolare, ai fini del presente commento appare opportuno segnalare come il Giudice per le indagini preliminari abbia ritenuto, sulla base dei documenti prodotti dal Pubblico Ministero e dalle dichiarazioni rese dall’indagato nel corso dei due interrogatori a cui si era sottoposto, di poter pacificamente escludere che sussistessero possibili profili di censura rispetto alla corretta attivazione dei poteri di segnalazione e controllo tipicamente attribuiti al Presidente del Collegio sindacale. L’indagato infatti, dopo la nomina a Presidente del Collegio sindacale della Banca Popolare di Bari, si era fatto promotore di una serie di iniziative volte a tutelare l’interesse degli azionisti dinanzi alle scelte effettuata sino a quel momento dalla governance dell’istituto di credito, avendo egli segnatamente promosso: i) l’avvio di verifiche e la conseguente indicazione di svalutazione di un credito chirografario vantato nei confronti di taluni debitori insolventi e sino ad allora mai svalutato; ii) la svalutazione degli avviamenti dell’ente bancario, risultati del tutto ingiustificati nel loro ammontare; iii) la richiesta, rivolta a tutto il board amministrativo della Banca, di avviare ogni iniziativa a tutela degli azionisti, comprese azioni di [continua ..]
Il provvedimento in esame costituisce dunque un esempio virtuoso di concreto accertamento degli elementi costitutivi dell’omesso impedimento e si lascia apprezzare soprattutto con riferimento agli imminenti mutamenti normativi previsti in relazione al paradigma del controllo societario. È noto infatti come il nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (d.lgs. n. 14/2019), di cui dovrebbe essere ormai imminente l’entrata in vigore [20], abbia già suscitato non pochi dubbi e perplessità sul versante penalistico, rispetto alle conseguenze che talune disposizioni di ampio respiro, veicolate dalla riforma della parte civilistica del Codice, potrebbero produrre in punto di ricostruzione del ruolo di garanzia del sindaco e degli altri organi di controllo. Si fa riferimento, in particolare, agli artt. 2086 c.c., 14 c.c.i. e, più in generale, alla disciplina del sistema di allerta e degli indicatori della crisi, di cui agli artt. 12 ss. c.c.i. In via di sintesi, il nuovo art. 2086 c.c. è la norma che, più di altre, compendia la ratio legis sottesa alla riforma codicistica destinata a soppiantare l’ormai risalente Legge Fallimentare: l’esigenza che lo stato di crisi venga individuato e affrontato dal debitore in modo quanto più possibile tempestivo ed efficace [21]. Tale obiettivo vuole essere perseguito dal legislatore imponendo in prima battuta al debitore di organizzarsi per rilevare e fronteggiare tempestivamente le situazioni di crisi (art. 3 c.c.i.): tale dovere si traduce, nel contesto dell’attività d’impresa svolta in forma societaria, nell’obbligo a carico degli amministratori di dotarsi di un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi della stessa e della perdita di continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’assunzione di idonee iniziative a tal scopo (art. 2086 c.c., come da ultimo modificato dall’art. 375 c.c.i.) [22]. La percezione tempestiva della crisi è resa a sua volta più agevole dalla tipizzazione dei c.d. «indicatori della crisi» quali gli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell’impresa e dell’attività [continua ..]